Descrizione
Entro il termine perentorio del 1° Giugno 2025 tutti i proprietari e/o affittuari dovranno provvedere alla pulizia delle aree private (giardini, orti, cortili, campi incolti) da erbacee, rovi, sterpaglie ed altro materiale secco e/o infiammabile, alla rimozione di eventuali rifiuti ed alla estirpazione dell’erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta, le facciate dei fabbricati e dei terreni limitrofi alle strade; i proprietari e/o gli affittuari dei terreni siti nelle aree urbane periferiche al centro abitato. Questi ultimi dovranno provvedere a realizzare una fascia parafuoco con una larghezza minima di mt. 5,00 dalle abitazioni e dai muri confinanti.
Che gli eventuali lavori di abbruciamento:
dal 15 maggio al 30 giugno 2025 e dal 15 settembre al 31 ottobre 2025 potranno essere effettuati previa formale e preventiva autorizzazione rilasciata dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio, utilizzando l’apposito modello (allegato “C”) alle deliberazioni regionali suddette;
È tassativamente vietato:
- Effettuare la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;
- Procedere all’abbruciamento delle erbacee e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite.
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell’allegato “E” (Prontuario delle sanzioni amministrative), e sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste nella presente ordinanza soggiace al pagamento di una somma pari a € 50,00 (euro cinquanta) quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Agli eventuali inadempimenti sarà applicata la sanzione accessoria dell’obbligo della pulizia dell’area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà d’ufficio all’esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 650 del Codice Penale.
Si allega l'ordinanza e le prescrizioni antincedio comprensive dei modelli.